Legge regionale 03 giugno 1978, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO VII
 Contributi a Consorzi fra piccole industrie, a Consorzi
artigianali ed a cooperative di consumo, di produzione
e di lavoro
Art. 28
 
Per le finalità di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato un contributo di lire 1 miliardo per interventi nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7159 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la promozione della cooperazione nell' artigianato nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.