Legge regionale 03 giugno 1978, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO IV
Art. 9
 
A richiesta delle imprese ubicate nei Comuni di cui all' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei Comuni indicati dall' articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi finanziamenti, di durata non superiore ai 10 anni, per l' estinzione di passività in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali.
In conformità del secondo comma del punto 1) dello articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 39/1979
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 12
 
Alle piccole e medie imprese, operanti nei settori indicati all' articolo 1 della presente legge e ubicate nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, le quali, in conseguenza dell' applicazione dell' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, abbiano subito oneri finanziari straordinari e aggiuntivi ai normali costi d' impresa, sono concessi contributi, in conto capitale, in misura pari ad un quarto degli oneri finanziari aggiuntivi sopportati - purché non inferiori a lire 800.000 - per il periodo corrispondente a quello di sospensione dei termini legali e convenzionali disposto dall' articolo medesimo.
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della presente legge, sono autorizzati i seguenti tre limiti di impegno:
- di lire 1.500 milioni per il settore dell' industria e del commercio;
- di lire 50 milioni per il settore del turismo;
- di lire 100 milioni per il settore dell' artigianato.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, rispettivamente, nella misura di lire 1.500 milioni, 50 milioni e 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7677 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' industria e del commercio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7900 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore del turismo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 7157 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' artigianato >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.