Legge regionale 03 giugno 1978, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO II
 Contributi destinati allo sviluppo delle attività
produttive
Art. 2
In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l' igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.
In conformità del secondo comma del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, secondo comma, L. R. 39/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 2/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 30/1984
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 51/1986
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 51/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, L. R. 51/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 183, comma 1, L. R. 5/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 107, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge sono autorizzati, nell' esercizio 1978, un limite di impegno di lire 2 miliardi per il settore dell' industria e due limiti di impegno di lire 350 milioni ciascuno per il settore del commercio e, rispettivamente, del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria, di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del commercio, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del turismo, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7674 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7675 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7903 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dello articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate, rispettivamente, per gli esercizi dal 1982 al 1987 e per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1978.