Legge regionale 03 giugno 1978, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO XI
 Norme finali
Art. 38
 
Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine di cui al secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 41
 
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonché le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in esercizio al momento del sisma.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli Enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorché vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.