Art. 9
A richiesta delle imprese ubicate nei Comuni di cui all'
articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella
legge 29 maggio 1976, n. 336 e all'
articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei Comuni indicati dall'
articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi finanziamenti, di durata non superiore ai 10 anni, per l' estinzione di passività in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali.
In conformità del secondo comma del punto 1) dello
articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.
È inoltre accordato ai medesimi Enti, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione dei contratti di cui al primo comma e la data di inizio di ammortamento dei finanziamenti - e comunque per un periodo massimo di sei mesi - un contributo pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e gli interessi calcolati al tasso agevolato.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 39/1979
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1979