L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura interessate e all' ESA contributi straordinari per sopperire alle spese dalle stesse sostenute per l' attuazione dei provvedimenti previsti dal
Capo II della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dal Capo IV, articolo 12, della presente legge.