Legge regionale 03 giugno 1978, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 26
 
Per le finalità previste dall' articolo 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
La predetta spesa di lire 5 miliardi fa carico al capitolo 7666 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
In relazione al disposto dell' articolo 23 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 7666 viene così modificata: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati e nei Comuni montani gravemente danneggiati >>.
Per le finalità previste dall' articolo 24 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7684 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento con sede in Tolmezzo per l' acquisto e la risistemazione dell' ex ferrovia Carnia - Villa Santina >> e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera a) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7901 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui all' articolo 4, lettere a) e b), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle predette disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7902 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui alle lettere d) ed e) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle citate disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.