Art. 17
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 20 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dallo Istituto di Mediocredito nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, siano rimunerate con l' interesse che sarā autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrā essere inferiore al 12% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l' anzidetto Istituto.
Le modalitā dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 27/1980