In attesa dell' approvazione del piano regionale di ricostruzione e di sviluppo, la Regione Friuli - Venezia Giulia intende promuovere i seguenti interventi urgenti ed indilazionabili a sostegno dei settori dell' industria, dell' artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nel quadro delle finalità previste dal
secondo comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'
articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Sempre in attesa del suddetto piano, l' Amministrazione regionale, nel dare attuazione ai provvedimenti previsti dalla presente legge, si atterrà, per quanto possibile, alle indicazioni programmatiche del governo nazionale, in particolare alla
legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale e alla
legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, e alle indicazioni di merito emanate dal CIPI, nonché alla legislazione sulle Comunità montane.