Legge regionale 03 giugno 1978, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 58, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 43, L. R. 35/1979
2 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
3 Integrata la disciplina della legge da art. 13, comma 60, L. R. 13/2000
4 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 72, L. R. 4/2001
5 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 73, L. R. 4/2001
6 Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera d), L. R. 17/2008
7 Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 81, lettera e), L. R. 22/2009
8 Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 81, lettera e), L. R. 24/2009
CAPO II
 Contributi destinati allo sviluppo delle attività
produttive
Art. 2
In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l' igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.
In conformità del secondo comma del punto 1) dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, secondo comma, L. R. 39/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 2/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 30/1984
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 51/1986
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 51/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, L. R. 51/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 183, comma 1, L. R. 5/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 107, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge sono autorizzati, nell' esercizio 1978, un limite di impegno di lire 2 miliardi per il settore dell' industria e due limiti di impegno di lire 350 milioni ciascuno per il settore del commercio e, rispettivamente, del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria, di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del commercio, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del turismo, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7674 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7675 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7903 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dello articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate, rispettivamente, per gli esercizi dal 1982 al 1987 e per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
CAPO III
 Contributi in conto capitale su investimenti industriali
e artigianali in zone montane
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
CAPO IV
Art. 9
 
A richiesta delle imprese ubicate nei Comuni di cui all' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all' articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei Comuni indicati dall' articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi finanziamenti, di durata non superiore ai 10 anni, per l' estinzione di passività in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali.
In conformità del secondo comma del punto 1) dello articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 39/1979
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 2, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 12
 
Alle piccole e medie imprese, operanti nei settori indicati all' articolo 1 della presente legge e ubicate nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, le quali, in conseguenza dell' applicazione dell' articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, abbiano subito oneri finanziari straordinari e aggiuntivi ai normali costi d' impresa, sono concessi contributi, in conto capitale, in misura pari ad un quarto degli oneri finanziari aggiuntivi sopportati - purché non inferiori a lire 800.000 - per il periodo corrispondente a quello di sospensione dei termini legali e convenzionali disposto dall' articolo medesimo.
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della presente legge, sono autorizzati i seguenti tre limiti di impegno:
- di lire 1.500 milioni per il settore dell' industria e del commercio;
- di lire 50 milioni per il settore del turismo;
- di lire 100 milioni per il settore dell' artigianato.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, rispettivamente, nella misura di lire 1.500 milioni, 50 milioni e 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7677 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' industria e del commercio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7900 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore del turismo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 7157 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all' estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell' artigianato >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO V
 Conferimenti alle Finanziarie regionali
e ad Istituti di credito
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 17 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7256 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione Friuli - Venezia Giulia, a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 20 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7257 con la denominazione: << Conferimento a favore del FRIE per la concessione di mutui relativi ad interventi per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 19 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7258 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - << Friulia SpA >> - per interventi straordinari nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 15 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 19 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 7222 con la denominazione: << Contributo a favore della Friulia - Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7259 con la denominazione: << Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 21 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per lo esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7260 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
CAPO VI
 Contributi in conto capitale per opere di urbanizzazione
primaria nonché per infrastrutture turistiche
Art. 23
 
Per le finalità di cui all' articolo 12 ter della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo straordinario di lire 5 miliardi, nello esercizio finanziario 1978, ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, dotati dei piani previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o che abbiano provveduto all' individuazione delle aree di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 39/1979
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 39/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 60/1982
3 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 26
 
Per le finalità previste dall' articolo 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
La predetta spesa di lire 5 miliardi fa carico al capitolo 7666 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 5 miliardi per l' esercizio 1978.
In relazione al disposto dell' articolo 23 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 7666 viene così modificata: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati e nei Comuni montani gravemente danneggiati >>.
Per le finalità previste dall' articolo 24 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7684 con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento con sede in Tolmezzo per l' acquisto e la risistemazione dell' ex ferrovia Carnia - Villa Santina >> e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera a) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7901 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui all' articolo 4, lettere a) e b), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle predette disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell' articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7902 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui alle lettere d) ed e) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle citate disposizioni legislative >> e con lo stanziamento di lire 1.600.000.000 per l' esercizio 1978.
CAPO VII
 Contributi a Consorzi fra piccole industrie, a Consorzi
artigianali ed a cooperative di consumo, di produzione
e di lavoro
Art. 28
 
Per le finalità di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato un contributo di lire 1 miliardo per interventi nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7159 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la promozione della cooperazione nell' artigianato nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
CAPO VIII
 Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra piccole imprese
industriali e commerciali delle province di Udine e
Pordenone, al Consorzio regionale fra le cooperative
di consumo, di produzione e di lavoro e all' ESA.
Art. 33
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7681 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7160 con la denominazione: << Contributo straordinario a favore del fondo di garanzia costituito dall' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, operanti nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' esercizio 1978.
CAPO IX
 Interventi a favore della ricerca industriale applicata
e mineraria
CAPO X
 Contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura e all' ESA.
Art. 37
 
Per le finalità previste dall' articolo 36 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1978, di cui lire 200 milioni a favore dell' ESA.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo I - Sezione V - Categoria IV - i seguenti capitoli:
- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 2757 con la denominazione: << Contributi straordinari alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per sopperire alle spese sostenute per l' attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché per l' attuazione di interventi a favore di imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - il capitolo 2521 con la denominazione: << Contributi straordinari a favore dell' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per sopperire alle spese sostenute per l' attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché per l' attuazione di interventi a favore di imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d' impresa >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.

All' onere complessivo di lire 102.100 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 89.050 milioni per l' esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 5, 8, 15, 16, 22, 26, 30, 33, 35 e dal precedente primo comma, si fa fronte come segue:
- per lire 11.400 milioni, di cui lire 2.850 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8501 - << Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978;
- per lire 90.700 milioni, di cui lire 86.200 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.

CAPO XI
 Norme finali
Art. 38
 
Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine di cui al secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 41
 
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonché le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in esercizio al momento del sisma.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli Enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorché vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.