Art. 10
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico forestale, ivi comprese le opere manutentorie, assentite in concessione a Consorzi di bonifica o, comunque, a Enti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 19 del Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 422 come modificato dal Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, dalla
legge 23 febbraio 1952, n. 133, dalla
legge 13 maggio 1965, n. 431 e dall'
articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 anche in deroga al
secondo comma dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Nel caso si disponga di prescindere dall' atto formale di collaudo, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana specificatamente incaricato della sorveglianza dei lavori eseguiti in concessione e dovrà essere confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le opere pubbliche di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale, ivi comprese le opere manutentorie, eventualmente eseguite in economia ed il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato dal direttore dei lavori e, previo visto del capo ufficio dal quale il medesimo dipende, sarà confermato dal Direttore regionale competente, a termini dell'
articolo 116 del Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.