Legge regionale 03 giugno 1978, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
2 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
3 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
4 Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986
5 Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
6 Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
7 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 11, L. R. 18/2003
8 Integrata la disciplina della legge da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
9 Capo VII abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
CAPO II
 Provvedimenti a favore della società finanziaria
regionale Friulia SpA.
CAPO III
 Ulteriore dotazione finanziaria al Fondo di rotazione
per iniziative economiche - FRIE.
CAPO IV
 Contributi annui costanti ai Comuni
per la realizzazione di infrastrutture industriali
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
CAPO V
 Disposizioni relative al funzionamento degli Enti
e dei Consorzi per lo sviluppo industriale
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995
3 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 24/1991
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 14/1994
3 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 45/1987
2 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 36/1995
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
CAPO VI
 Interventi regionali per favorire le iniziative per
la depurazione, il trattamento e lo smaltimento
delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo
Art. 15
3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.
Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
2 Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982
3 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993
9 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 16
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 23/1982
2 Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
5 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/1993
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 17
1. Le domande per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.
2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 23/1982
2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, fermo restando il regime transitorio di cui all' articolo 50 della medesima legge.
Art. 20
Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1800 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la denominazione: << Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 1800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dal precedente articolo 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: << Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residuate dal ciclo produttivo >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2000 milioni, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
CAPO VII
 Interventi per la ricerca applicata
e l' innovazione tecnologica
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 21 da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, terzo comma, L. R. 49/1978
3 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 31/1985
5 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 12/1991
6 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo, come sostituito dall' art. 8 della L.R. 12/91, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
7 Articolo sostituito da art. 6, comma 30, L. R. 23/2002
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 31, L. R. 23/2002
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 12/2003
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2003
11 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 26/2005
12 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 18, L. R. 11/2009
13 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 20, L. R. 11/2009
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
16 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 26, L. R. 6/2013
17 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 19/2015
18 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 31/1985
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 31/1985
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 31/1985
5 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 33, comma 3, L. R. 22/1987
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991
7 Articolo sostituito da art. 5, comma 2, L. R. 11/2003
8 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2005
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 26, L. R. 6/2013
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 3/2015
13 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 19/2015
14 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 219, comma 1, L. R. 5/1994
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 10, comma 1, L. R. 13/2002
4 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, primo comma, L. R. 30/1984
CAPO X
 Interpretazione autentica della legge regionale 16 agosto
1974, n. 42, sulla disciplina in materia di coltivazione
delle cave
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 28, abrogata implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 24, primo comma, L. R. 35/1986
CAPO XI
 Rifinanziamento del Capo II della legge regionale 11 giugno
1975, n. 30, concernente interventi per la realizzazione
di infrastrutture commerciali