Legge regionale 09 marzo 1978 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 28/10/1980

Cessione gratuita ai Comuni delle zone terremotate delle abitazioni destinate alle famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e di altri beni donati all' Amministrazione regionale.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto e delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni le abitazioni destinate ad alloggi per le famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dello articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ovvero trasferiti anche in futuro alla Regione dallo Stato.

La Regione è autorizzata altresì a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi, le attrezzature, gli arredi, i materiali e quant' altro donato alla Regione stessa per far fronte alle necessità di ricovero ed assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto.

Art. 2

La cessione di cui all' articolo 1 primo comma della presente legge comporta, per i Comuni interessati, l' obbligo della conservazione della destinazione dei beni alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma.

Al venir meno delle esigenze predette, i beni stessi saranno utilizzati per l' assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni e per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale delle comunità e, comunque, con destinazione prioritaria, oltre che ai residenti senza alloggio, ai lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia e loro familiari che rimpatriano o che intendono rimpatriare e sono privi di idonea abitazione, ovvero potranno essere alienati, a titolo oneroso, con l' obbligo del reimpiego, per le finalità di cui al presente comma, delle somme così ricavate. La destinazione dei beni a fini di sviluppo economico e sociale delle comunità avverrà secondo piani di utilizzazione predisposti dai Comuni sentita la Comunità montana o collinare interessata ed in conformità agli obiettivi del piano comprensoriale di sviluppo.

(1)

Nel caso di alienazione dei beni di cui al secondo comma dell' articolo 1, le somme ricavate debbono essere reimpiegate per le finalità previste dal presente articolo.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 51/1980

Art. 3

Finché perduri la destinazione originaria degli immobili di cui all' articolo 1, I comma, i Comuni hanno facoltà di porre a carico degli occupanti degli stessi un contributo mensile, determinato in misura compatibile con le condizioni economico finanziarie dei nuclei familiari interessati. I proventi di tali contributi vengono utilizzati dai Comuni per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili, nonché per apportare migliorie agli alloggi ed alle eventuali pertinenze.

Ai Comuni spetta di provvedere all' esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Rimangono a carico degli assegnatari le spese di piccola manutenzione.

Art. 4

(1)

La Regione contribuisce annualmente alla spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di cui all' articolo 1 primo comma della presente legge, finché perduri la destinazione originaria dei medesimi.

I contributi, determinati in ragione del numero delle unità abitative per ciascun Comune, sono concessi ai Comuni interessati secondo criteri e modalità che saranno indicati con deliberazione della Giunta regionale.

La ripartizione dei contributi tra i Comuni è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, entro il mese di febbraio di ciascun anno. All' erogazione provvede, entro il successivo mese di marzo, la Segreteria generale straordinaria.

Entro il 15 gennaio dell' anno successivo a quello della concessione del contributo, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno presentare alla Regione una relazione sullo stato e sul programma di manutenzione degli immobili, illustrando dettagliatamente le spese sostenute e le opere eseguite con il contributo stesso ed indicando altresì gli immobili per i quali è venuta meno, nell' anno precedente, la destinazione originaria, nonché quelli che si prevede verranno diversamente destinati nel corso dell' anno. La concessione del nuovo contributo è subordinata alla presentazione della predetta relazione.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, primo comma, L. R. 35/1979

Art. 5

Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce l' ammontare del contributo spettante per il primo anno, ai sensi dell' articolo 4, II comma della presente legge, a ciascun Comune.

Entro i trenta giorni successivi alla predetta deliberazione, la Segreteria generale straordinaria provvede alla erogazione dei contributi.

Art. 6

Per gli oneri previsti dall' articolo 4 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito << per memoria >> al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5763 con la denominazione: << Contributi a favore dei Comuni delle zone colpite dal terremoto per la manutenzione straordinaria degli immobili ceduti in proprietà a titolo gratuito e destinati ad alloggi per le famiglie senza tetto >>.

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato Capitolo 5763 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.