Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
TITOLO IV
 Interventi straordinari nei settori dell' edilizia
residenziale pubblica e dell' edilizia convenzionata e
agevolata
CAPO I
 Edilizia residenziale pubblica
Art. 68
 
Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia residenziale pubblica per:
1) la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma;
2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;
3) la costruzione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall' articolo 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall' articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati, ai seguenti soggetti:
a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in Comuni delle zone terremotate;
b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente Titolo III della presente legge;
c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell'aspirante;
4) la costruzione di alloggi in proprietà indivisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o fra emigrati non proprietari, a pena di revoca del beneficio concesso in caso di inadempienza.

L' alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. ;
Al fine di sopperire alle esigenze, di cui al primo comma, punto 3), del presente articolo gli Istituti Autonomi Case Popolari sono altresì autorizzati ad acquisire in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare. Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente decimo comma.
La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell' originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l' evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell' alloggio.
In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata, ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dall'IACP competente per territorio.
Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 35/1979
2 Aggiunti dopo il terzo comma 4 commi da art. 45, primo comma, L. R. 35/1979
3 Aggiunti dopo il secondo comma 4 commi da art. 38, primo comma, L. R. 2/1982
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 29, primo comma, L. R. 53/1984
5 Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 29, secondo comma, L. R. 53/1984
6 Quinto comma interpretato da art. 30, primo comma, L. R. 53/1984
7 Parole aggiunte al primo comma da art. 29, primo comma, L. R. 25/1985
8 Aggiunti dopo il quindicesimo comma 4 commi da art. 29, primo comma, L. R. 25/1985
9 Parole sostituite al primo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
10 Parole sostituite al settimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
11 Nono comma sostituito da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
12 Parole aggiunte all'undicesimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
13 Parole aggiunte al sedicesimo comma da art. 21, primo comma, L. R. 55/1986
14 Integrata la disciplina del primo comma da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
15 Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 26/1988
16 Parole sostituite al decimo comma da art. 21, comma 2, L. R. 26/1988
17 Parole sostituite all'undicesimo comma da art. 21, comma 3, L. R. 26/1988
18 Integrata la disciplina dell'undicesimo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
19 Primo comma interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 50/1990
20 Settimo comma interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 50/1990
21 Parole soppresse al primo comma da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
22 Secondo comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
23 Terzo comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
24 Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
25 Quinto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 50/1990
26 Settimo comma interpretato da art. 25, comma 1, L. R. 50/1990
27 Dodicesimo comma interpretato da art. 25, comma 1, L. R. 50/1990
28 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 26, comma 1, L. R. 50/1990
29 Integrata la disciplina del decimo comma da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990
30 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 148, comma 1, L. R. 50/1990
31 Parole aggiunte al terzo comma da art. 19, comma 1, L. R. 37/1993
32 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 36, comma 1, L. R. 40/1996
33 Parole sostituite al terzo comma da art. 137, comma 18, L. R. 13/1998
34 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 18, L. R. 13/2000
35 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, comma 29, L. R. 13/2002
36 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, comma 18, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002
CAPO II
 Edilizia residenziale convenzionata
Art. 70
 
Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate - limitatamente a quelle delimitate, ai sensi dell' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati -, la misura stabilita all' ultimo comma dello stesso articolo 16 è ridotta all' 1,5% annuo - pari allo 0,75% semestrale - per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo - pari all' 1,50% semestrale - per gli interventi su aree cedute in proprietà.
CAPO III
 Edilizia agevolata
Art. 71
Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 46, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
6 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 3, L. R. 43/1984
7 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, L. R. 43/1984
8 Parole aggiunte al primo comma da art. 32, primo comma, L. R. 53/1984
9 Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 32, secondo comma, L. R. 53/1984
10 Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 53/1984
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
12 Parole soppresse al primo comma da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
13 Secondo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
14 Terzo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
15 Quarto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
16 Quinto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 63, L. R. 13/1998
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 65, L. R. 13/1998
CAPO IV
 Disposizioni procedurali
Art. 72
 
La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 23, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 73
 
Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all' Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate, avuto riguardo a quanto previsto dal presente Titolo IV, dalla Segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976 n. 53.