Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
CAPO III
 Contributi per la costruzione di vani
da adibire ad attività produttive in immobili
ad uso misto
Art. 55
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell' impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell' impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall' esercizio dell' impresa - purché s' impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell' unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell' impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l' esercizio dell' impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell' immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare predetta, purché s' impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall' avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.
Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.
Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.
Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 70/1978
2 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 25, primo comma, L. R. 53/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 91, comma 1, L. R. 26/1988
4 Terzo comma sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 137, comma 17, L. R. 13/1998
6 Parole aggiunte al terzo comma da art. 15, comma 27, L. R. 13/2002
Art. 56
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 144, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 37/1993
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 58
Note:
1 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 35/1979
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 60, quinto comma, L. R. 55/1986