Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
CAPO II
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi
per particolari categorie di sinistrati
Art. 48
Ai sinistrati, purché non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno 2 anni in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso - per la costruzione di un alloggio nel predetto Comune, da utilizzare per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare - il contributo previsto dall' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 25/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 45, L. R. 2/1982
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 70/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
5 Primo comma interpretato da art. 30, primo comma, L. R. 2/1982
6 Parole aggiunte al secondo comma da art. 31, primo comma, L. R. 2/1982
7 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
11 Aggiunti dopo il secondo comma 4 commi da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
12 Parole sostituite al secondo comma da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
13 Secondo comma interpretato da art. 23, primo comma, L. R. 53/1984
14 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 39, L. R. 53/1984
15 Parole sostituite al secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
16 Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
17 Secondo comma interpretato da art. 16, primo comma, L. R. 55/1986
18 Integrata la disciplina del primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 55/1986
19 Integrata la disciplina del primo comma da art. 36, terzo comma, L. R. 55/1986
20 Articolo interpretato da art. 17, comma 1, L. R. 26/1988
21 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, L. R. 48/1991
22 Parole soppresse al secondo comma da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
23 Terzo comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
24 Quarto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
25 Quinto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
26 Sesto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
27 Integrata la disciplina del primo comma da art. 141, comma 1, L. R. 50/1990
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 32, L. R. 48/1991
30 Primo comma interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 37/1993
31 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
32 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002
Art. 49
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all' originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.
Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all' atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l' abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.
Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l' alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell' articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario .
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l' intervento di cui al comma precedente.
Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 59, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
9 Articolo interpretato da art. 17, primo comma, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 50/1990
12 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 17, comma 1, L. R. 50/1990
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 142, comma 1, L. R. 50/1990
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 37/1993
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 124, comma 1, L. R. 37/1993
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
Art. 51
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 61, primo comma, L. R. 25/1978
2 Articolo sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 35/1979
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, comma 1, L. R. 48/1991
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 52
 
La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nello ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell' articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.