Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
CAPO I
 Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggi
a favore dei proprietari di immobili distrutti o demoliti
per effetto del sisma
Art. 42
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.
Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
b) la residenza e l' occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell' immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l' occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l' immobile da ricostruire;
c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l' abitazione alla data del sisma.
In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell' ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.
Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l' edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 55, primo comma, L. R. 25/1978
2 Quarto comma sostituito da art. 56, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 53, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 14, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 55/1986
9 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 45, comma 1, L. R. 48/1991
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 37/1993
11 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
12 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 15, L. R. 13/1998
13 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
14 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 3, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 43
 
Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall' art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell' immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell' alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.
Nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.
Note:
1 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 29, primo comma, L. R. 35/1979
2 Parole sostituite al quinto comma da art. 27, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 45
Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l' utilizzazione di progetti - tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all' approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 70/1978
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
3 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 28, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 20, L. R. 53/1984
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
6 Parole aggiunte al quinto comma da art. 12, comma 1, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 13, comma 1, L. R. 26/1988
8 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 46
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.
A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, primo comma, L. R. 70/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978
3 Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 30, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
5 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
7 Parole aggiunte al sesto comma da art. 29, primo comma, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 57, L. R. 2/1982
9 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 57, L. R. 2/1982
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, quinto comma, L. R. 55/1986
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 26/1988
12 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 57, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, L. R. 37/1993
13 Settimo comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 48/1991
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 2, L. R. 48/1991
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 138, comma 30, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 46 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 31, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 45/1980
3 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 3, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988
7 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 47
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 57, primo comma, L. R. 25/1978
2 Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
4 Terzo comma sostituito da art. 35, primo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 62, L. R. 55/1986
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 26/1988
9 Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 24/1989
10 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
12 Secondo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1993