Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
TITOLO III
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per le
esigenze dei nuclei familiari sinistrati, nonché per la
costruzione di unità immobiliari da adibire ad attività
produttive in immobili da destinare ad uso misto
CAPO I
 Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggi
a favore dei proprietari di immobili distrutti o demoliti
per effetto del sisma
Art. 42
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.
Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
b) la residenza e l' occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell' immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l' occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l' immobile da ricostruire;
c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l' abitazione alla data del sisma.
In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell' ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.
Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l' edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 55, primo comma, L. R. 25/1978
2 Quarto comma sostituito da art. 56, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 53, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 14, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 55/1986
9 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 45, comma 1, L. R. 48/1991
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 37/1993
11 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
12 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 15, L. R. 13/1998
13 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
14 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 3, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 43
 
Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall' art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell' immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell' alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.
Nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.
Note:
1 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 29, primo comma, L. R. 35/1979
2 Parole sostituite al quinto comma da art. 27, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 45
Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l' utilizzazione di progetti - tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all' approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 70/1978
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
3 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 28, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 20, L. R. 53/1984
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
6 Parole aggiunte al quinto comma da art. 12, comma 1, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 13, comma 1, L. R. 26/1988
8 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 46
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.
A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, primo comma, L. R. 70/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978
3 Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 30, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
5 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
7 Parole aggiunte al sesto comma da art. 29, primo comma, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 57, L. R. 2/1982
9 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 57, L. R. 2/1982
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, quinto comma, L. R. 55/1986
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 26/1988
12 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 57, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, L. R. 37/1993
13 Settimo comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 48/1991
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 2, L. R. 48/1991
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 138, comma 30, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 46 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 31, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 45/1980
3 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 3, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988
7 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 47
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 57, primo comma, L. R. 25/1978
2 Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
4 Terzo comma sostituito da art. 35, primo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 62, L. R. 55/1986
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 26/1988
9 Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 24/1989
10 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
12 Secondo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1993
CAPO II
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi
per particolari categorie di sinistrati
Art. 48
Ai sinistrati, purché non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno 2 anni in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso - per la costruzione di un alloggio nel predetto Comune, da utilizzare per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare - il contributo previsto dall' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 25/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 45, L. R. 2/1982
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 70/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
5 Primo comma interpretato da art. 30, primo comma, L. R. 2/1982
6 Parole aggiunte al secondo comma da art. 31, primo comma, L. R. 2/1982
7 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
11 Aggiunti dopo il secondo comma 4 commi da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
12 Parole sostituite al secondo comma da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
13 Secondo comma interpretato da art. 23, primo comma, L. R. 53/1984
14 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 39, L. R. 53/1984
15 Parole sostituite al secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
16 Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
17 Secondo comma interpretato da art. 16, primo comma, L. R. 55/1986
18 Integrata la disciplina del primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 55/1986
19 Integrata la disciplina del primo comma da art. 36, terzo comma, L. R. 55/1986
20 Articolo interpretato da art. 17, comma 1, L. R. 26/1988
21 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, L. R. 48/1991
22 Parole soppresse al secondo comma da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
23 Terzo comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
24 Quarto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
25 Quinto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
26 Sesto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
27 Integrata la disciplina del primo comma da art. 141, comma 1, L. R. 50/1990
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 32, L. R. 48/1991
30 Primo comma interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 37/1993
31 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
32 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002
Art. 49
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all' originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.
Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all' atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l' abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.
Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l' alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell' articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario .
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l' intervento di cui al comma precedente.
Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 59, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
9 Articolo interpretato da art. 17, primo comma, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 50/1990
12 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 17, comma 1, L. R. 50/1990
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 142, comma 1, L. R. 50/1990
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 37/1993
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 124, comma 1, L. R. 37/1993
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
Art. 51
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 61, primo comma, L. R. 25/1978
2 Articolo sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 35/1979
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, comma 1, L. R. 48/1991
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 52
 
La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nello ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell' articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.
CAPO III
 Contributi per la costruzione di vani
da adibire ad attività produttive in immobili
ad uso misto
Art. 55
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell' impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell' impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall' esercizio dell' impresa - purché s' impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell' unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell' impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l' esercizio dell' impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell' immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare predetta, purché s' impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall' avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.
Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.
Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.
Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 70/1978
2 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 25, primo comma, L. R. 53/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 91, comma 1, L. R. 26/1988
4 Terzo comma sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 137, comma 17, L. R. 13/1998
6 Parole aggiunte al terzo comma da art. 15, comma 27, L. R. 13/2002
Art. 56
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 144, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 37/1993
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 58
Note:
1 Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 35/1979
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 60, quinto comma, L. R. 55/1986
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 61 bis
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 62, primo comma, L. R. 25/1978
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 2/1982
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
4 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
5 Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 147, L. R. 50/1990
7 Terzo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
8 Quinto comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 27, L. R. 53/1984
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, ottavo comma, L. R. 53/1984
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 3, L. R. 26/1988
4 Articolo abrogato da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 66
Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 28, primo comma, L. R. 53/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
3 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 55/1986
4 Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
6 Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
7 Parole soppresse al quarto comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
8 Sesto comma abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
10 Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
11 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 48/1991
12 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002
Art. 67
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996