Art. 87
I rapporti tra ciascuna di dette Società e la Regione, nonché quelli conseguenti tra le Società ed i Comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.
L' Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi, a seguito di apposite convenzioni, della consulenza e della collaborazione di Società ed Enti specializzati nella ricerca operativa, nell' automazione delle procedure e nell' organizzazione generale del lavoro tecnico ed amministrativo, allo scopo di utilizzare, ai fini della ricostruzione, le tecnologie più avanzate attualmente disponibili.
Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporsi dal Segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
L' Amministrazione regionale tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l' attività dei Comuni e degli altri Enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l' esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992