Art. 77
Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l' Amministrazione od il proprietario interessati.
Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i progetti di opere ospedaliere.
I pareri di cui sopra vanno resi entro 30 giorni dalla comunicazione.
I progetti delle opere di cui all' ultimo comma dello articolo 75 sono approvati dal Consiglio comunale del Comune sul cui territorio insiste l' opera.
Note:
1 Quarto comma abrogato da art. 63, primo comma, L. R. 25/1978