Art. 76
Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza delle Province di Udine e Pordenone, dei Comuni, nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge - presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell' articolo precedente, con l' ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.
Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2 Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 70/1978
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 49, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
6 Parole aggiunte al primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 2/1982
7 Parole soppresse al primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 53/1984
8 Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 2, L. R. 50/1990
10 Parole soppresse al primo comma da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
11 Secondo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
12 Terzo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000