Art. 74
Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui al Titolo III e IV, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d' intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l' impiego di componenti industrializzati.
Per le stesse finalità, l' Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici.