Art. 67
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalitā previste all'
articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996