Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 66
Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coś come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, pụ autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 28, primo comma, L. R. 53/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
3 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 55/1986
4 Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
6 Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
7 Parole soppresse al quarto comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
8 Sesto comma abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
10 Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
11 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 48/1991
12 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002