Art. 66
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990 n. 50 e sucessive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazione fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, pụ autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 28, primo comma, L. R. 53/1984
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
3 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 55/1986
4 Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
6 Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
7 Parole soppresse al quarto comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
8 Sesto comma abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
10 Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
11 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 48/1991
12 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
13 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002