Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 61 bis
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 62, primo comma, L. R. 25/1978
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 2/1982
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
4 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
5 Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 147, L. R. 50/1990
7 Terzo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
8 Quinto comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993