Art. 61
I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell' alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
La concessione e l' erogazione dei contributi sono subordinate all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle prescrizioni antisismiche.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 93, comma 1, L. R. 26/1988