Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 55
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell' impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell' impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall' esercizio dell' impresa - purché s' impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell' unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell' impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l' esercizio dell' impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell' immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare predetta, purché s' impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall' avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.
Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.
Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.
Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 70/1978
2 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 25, primo comma, L. R. 53/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 91, comma 1, L. R. 26/1988
4 Terzo comma sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 40/1996
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 137, comma 17, L. R. 13/1998
6 Parole aggiunte al terzo comma da art. 15, comma 27, L. R. 13/2002