Art. 41
I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.