Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 36
In parziale deroga a quanto disposto all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.
I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l' assegnazione in proprietà dell' alloggio.
In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.
Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell' assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell' articolo 30.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000