Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 30
2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27.
5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 53/1984
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 50/1990
3 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 37/1993
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 137, comma 14, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 20, L. R. 13/2000
7 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 44, L. R. 13/2002