Art. 26
Il Comune, nei casi di espropriazione di cui all' articolo 23, secondo comma, del presente Titolo II, può effettuare le opere e gli interventi direttamente anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
La delega, di cui al comma precedente, comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi comprese l' espropriazione e l' occupazione temporanea.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980