Art. 10
Sino all' adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni eventualmente pervenute nel periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso articolo 8, secondo comma, punto 2 e per quelle non in contrasto con lo strumento vigente.
Qualora sia prevista la formazione dei piani particolareggiati, di cui al predetto articolo 8, secondo comma, punto 3, la sospensione č resa, altresė, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a quando non siano adottati detti piani particolareggiati, eccezion fatta per gli interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora non ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.