In relazione al disposto di cui all' articolo 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 5102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene così modificata:
<< Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria, nonché ai benefici di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati >>.
In relazione al disposto di cui all' articolo 14 della presente legge, la denominazione del capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 è modificata come segue:
<< Spese o rimborsi per l' approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento, nelle zone colpite dal terremoto >>.