Art. 7
Gli oneri relativi agli assegni fissi ed accessori nonché alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge, fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.