Art. 2
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata presso l' Ente di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero per il personale di ruolo e per metà per il personale avventizio.
Ai fini della progressione economica nella qualifica di inquadramento si ha riguardo alla data di attribuzione presso l' Ente di provenienza dell' ultimo aumento biennale, o, in mancanza, della qualifica.