Legge regionale 08 luglio 1977, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale.
Art. 4
Per le finalitā previste dalla presente legge č autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 90 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
La predetta spesa di lire 210 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 5.330 milioni, di cui lire 1.710 milioni per l' esercizio 1977.
Al maggior onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.