Legge regionale 27 giugno 1977, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.
Art. 13
In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del
DPR 26 novembre 1975, n. 902
, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell' articolo unico della
legge regionale 10 novembre 1971, n. 47
, è elevato a 20 unità.
(1)
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 40/1979