Art. 38
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore dei terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall'Ente pubblico per l' intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell' unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all' articolo 12 bis, così come inserito dall'
articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l' alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d' uso dell' immobile assistito dal contributo.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, primo comma, L. R. 35/1979
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, quinto comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 38, L. R. 2/1982
3 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 53/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
5 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 9, primo comma, L. R. 55/1986
6 Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
8 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
9 Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
11 Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
12 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 48/1991
13 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
14 Parole sostituite al quarto comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
15 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002