Art. 1
Per le finalitā previste dagli articoli 39 e 75 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, dall' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'
articolo 5 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116 e dall'
articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, č autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, di cui lire 2.500 milioni per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 14.000 milioni, di cui lire 3.250 milioni per l' esercizio 1977.