Alla esecuzione delle opere e dei lavori previsti dall' articolo 1 l' Amministrazione regionale e gli Enti concessionari provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regolamento approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III di detto regolamento.