Art. 2
Le opere e i lavori di cui all' articolo precedente, sono autorizzati dall' Assessore regionale all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Direttori regionali dell' agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.
Per procedere a tali interventi č sufficiente la redazione, da parte del Dirigente preposto al Servizio della bonifica ed irrigazione presso la Direzione regionale dell' agricoltura o dei Dirigenti preposti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste secondo le rispettive competenze, di un processo verbale di urgenza dal quale emergano i danni avvenuti e le conseguenze di essi o di una perizia sommaria delle spese da sostenere: tali atti sostituiscono il progetto esecutivo e sono approvati dal Direttore regionale competente.
Le opere e i lavori previsti dalle lettere a), b), c) del precedente articolo 1 possono essere affidati in concessione alle Comunitā montane o ad altri Enti pubblici: in tali ipotesi la perizia sommaria di cui al comma precedente sarā redatta dall' Ente concessionario ed approvata dal Direttore regionale competente.
Dell' autorizzazione di cui al primo comma verrā data immediata comunicazione alla Giunta regionale per gli ulteriori provvedimenti.
Qualora l' intervento intrapreso non venga approvato dalla Giunta regionale, saranno liquidate le sole spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente, in caso di cottimo, quanto stabilito dall' articolo 41 del Capitolato generale di appalto approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.