Legge regionale 06 dicembre 1976, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
2 Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 1, L. R. 46/1988
3 Integrata la disciplina della legge da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4 Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 81, lettera d), L. R. 24/2009
5 Integrata la disciplina della legge da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6 Integrata la disciplina della legge da art. 35, comma 1, L. R. 30/1992
7 Integrata la disciplina della legge da art. 35, comma 3, L. R. 30/1992
8 Integrata la disciplina della legge da art. 218, comma 2, L. R. 5/1994
9 Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 1, L. R. 36/1996
10 Partizione di cui fa parte l'art. 10, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
11 Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
12 Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
13 Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera c bis), L. R. 17/2008
14 Capo VI abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
CAPO I
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
di macchine e attrezzature
Art. 1
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 28/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, L. R. 39/1979
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.
3 Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
4 Sostituito il terzo comma con 2 commi da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 52/1985
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 36/1988
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 94, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
9 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 42/1990
10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, L. R. 12/1991
11 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
12 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
13 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
14 Parole soppresse al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 36/1996
15 Quinto comma abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 36/1996
Art. 2
 
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.
Art. 4
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:
a) copia del contratto di locazione;
b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/ o delle attrezzature debitamente autenticata.

Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 12 bis, secondo comma, L. R. 28/1976
2 Primo comma sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
4 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
Art. 5
 
Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.
Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi fra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l' obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 6, comma 2, L. R. 42/1990
2 Primo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
Art. 6
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:
- esercizio 1976 Lire 150 milioni
- esercizio 1977 " 300 "
- esercizio 1978 " 450 "
- esercizi 1979 e 1980 " 600 "
- esercizio 1981 " 450 "
- esercizio 1982 " 300 "
- esercizio 1983 " 150 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 6631 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 10/1983
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/1993
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 2, L. R. 36/1995
4 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
CAPO IV
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/1999
CAPO V
 Rifinanziamento delle leggi regionali relative ai consorzi
di garanzia fidi
Art. 15
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, e dall' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.750 milioni, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 è istituto al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 6618 con la denominazione: << Contributi al consorzio regionale di garanzia fidi fra cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi nonché cooperative di credito e loro organismi; ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra piccole imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo fra dettaglianti; ai consorzi provinciali di garanzia fidi tra le piccole industrie ed al consorzio regionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi per l' integrazione dei rispettivi fondi rischi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.750 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1976.
All' onere complessivo di lire 1.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
CAPO VI
 Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria
regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >>
e della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia -
Locazioni Industriali di Sviluppo SpA -
Friulia - Lis SpA >>
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012