Art. 2
La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle Finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare proprie garanzie, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.