Legge regionale 01 luglio 1976, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 28/07/1979

Provvidenze per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 56/1976
2 Articolo 2 bis aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 64/1976
3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 64/1976
4 Articolo 7 bis aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
5 Articolo 7 ter aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
6 Articolo 7 quater aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
7 Articolo 7 quinquies aggiunto da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
8 Nuova partizione contenente articoli da 7 bis a 7 quinquies aggiunta da art. 7, primo comma, L. R. 64/1976
9 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 12 da art. 13, primo comma, L. R. 64/1976
10 Articolo 12 bis aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
11 Articolo 12 ter aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
12 Articolo 12 quater aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
13 Articolo 12 quinquies aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
14 Nuova partizione contenente l'art. 12 bis, aggiunta da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
15 Nuova partizione contenente articoli da 12 ter a 12 quater aggiunta da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
16 Nuova partizione contenente l'art. 12 quinquies, aggiunta da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
17 Articolo 16 bis aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 64/1976
18 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato o un Assessore, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia o all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, primo e terzo comma, L.R. 12/80.
19 Derogata la disciplina della legge da art. 3, comma 71, lettera h), L. R. 17/2008
CAPO II
 Contributi a fondo perduto
Art. 2
Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.
Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell' autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell' immobile, delle attrezzature e dell' arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà.
Nel caso che l' entità del danno non superi l' importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.
Nel caso, invece, che l' entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell' ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell' ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.
Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un' unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 64/1976
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
3 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
4 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 64/1976
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 49/1978
Art. 3
 
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell' articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l' interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell' immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all' impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall' avvenuto ripristino dell' attività.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 56/1976
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 64/1976
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 64/1976
CAPO III BIS
 
CAPO IV
 Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese
industriali e commerciali delle province di Udine
e Pordenone e all' ESA per favorire il credito a breve
termine.
Art. 8
 
I limiti d' intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall' Assessore all' industria ed al commercio, d' intesa con l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente.
Note:
1 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 20, primo comma, L. R. 66/1981
CAPO V
 Integrazione del fondo speciale di dotazione della
Friulia SpA di cui al Capo I, articolo 1, della legge
regionale 13 maggio 1975, n. 22, e concessione di un
contributo straordinario alla Friulia - Lis SpA.
CAPO VI
 Contributi straordinari ad Enti che perseguono finalità
di sviluppo industriale nelle zone terremotate.
Art. 12
Per gli scopi di cui al primo comma l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario " una tantum" rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai.
Note:
1 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 13, secondo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978
CAPO VI ter
 Contributi in conto capitale per la realizzazione di
indispensabili opere di urbanizzazione primaria
nei Comuni disastrati.
Art. 12 quater
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell' Ente interessato, divenuta efficace.
I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell' ufficio tecnico dell' Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico - sanitarie, dal parere favorevole dell' Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata.
Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, primo comma, L. R. 64/1976
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, primo comma, L. R. 49/1978
CAPO VII
 Norme comuni
Art. 16 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 64/1976
CAPO VIII
 Norme finanziarie
Art. 17
 
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 64/1976
Art. 18
 
Ai fini previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI, il capitolo 5974 con la denominazione: << Contributo straordinario all' ESA per le finalità di cui allo art. 2, comma III, punti 1) e 5), della LR 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1976.
Ai fini previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5990 con la denominazione: << Contributo - una tantum - a favore della Friulia - Lis da utilizzare nei Comuni di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la copertura parziale o totale degli oneri, a carico delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole od associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell' anno 1976, per le operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1976.
Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 16, primo comma, L. R. 64/1976