Legge regionale 07 giugno 1976, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 20/06/1977

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 56/1976
2 Integrata la disciplina della legge da art. 13, primo comma, L. R. 35/1979
3 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
4 Integrata la disciplina della legge da art. 17, primo comma, L. R. 53/1984
5 Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina della legge da art. 86, comma 1, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina della legge da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina della legge da art. 114, comma 1, L. R. 37/1993
9 Integrata la disciplina della legge da art. 12, L. R. 46/1993
10 Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 2 bis, L. R. 46/1993 nel testo modificato da art. 10, comma 1, L. R. 19/1995
11 Integrata la disciplina della legge da art. 49, comma 7, L. R. 7/2000
12 Integrata la disciplina della legge da art. 55, comma 3, L. R. 7/2000
13 Integrata la disciplina della legge da art. 57, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO II
 Riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati
Art. 2
 
Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, un o o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:
a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;
b) di determinare le necessarie opere di riparazione;
c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.

Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.
Alla costituzione dei gruppi provvede l' Assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni locali e da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal Comune interessato.
Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle Amministrazioni locali, dalle Amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono a carico dell' Amministrazione regionale.
I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli Ordini e Collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunti dopo il quinto comma 5 commi da art. 1, primo comma, L. R. 46/1976
2 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1976
3 Parole aggiunte al settimo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1976
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1976
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1976
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 46/1976
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 46/1976
8 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, primo comma, L. R. 46/1976
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, terzo comma, L. R. 46/1976
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1976
11 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
12 Articolo interpretato da art. 45, primo comma, L. R. 25/1978
13 Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 2/1982
14 Articolo interpretato da art. 1, secondo comma, L. R. 2/1982
15 Quarto comma interpretato da art. 1, quarto comma, L. R. 2/1982
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
2 Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 10, primo comma, L. R. 46/1976
2 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 11, primo comma, L. R. 46/1976
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 46/1976
3 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 46/1976
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 46/1976
5 Articolo abrogato da art. 19, primo comma, L. R. 30/1977 : l' articolo e' stato riprodotto con modificazioni dal Capo III della L.R. 30/77.
CAPO IV
 Disposizioni finali
Art. 12
 
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III, il capitolo 434 con la denominazione: << Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all' Amministrazione >>.
Gli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene sostituita con la seguente: << Contributi in conto capitale sulla spesa necessaria per la riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati >>.
Per gli oneri previsti dall' articolo 9 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l' esercizio 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX, il capitolo 5232 con la denominazione: << Spese per la fornitura e messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi per le famiglie senza tetto, comprese le infrastrutture >>.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 13
 
Al punto 4 dell' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il numero della rubrica viene rettificato in 10 ed il numero del capitolo in 1579.