Art. 4
Per gli scopi previsti dall' articolo 2 della presente legge č autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 60 milioni.
A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 č istituito - al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2056 con la seguente denominazione: << Contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione per sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della regione - singoli o associati - per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2051 del medesimo stato di previsione.
Lo stanziamento, se non impegnato nell' esercizio finanziario 1975, potrā essere utilizzato anche nell' esercizio finanziario 1976.