Art. 3
L' utilizzazione degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte della Regione per l' esecuzione degli atti e provvedimenti di cui all' articolo 1 è disposta dall' Assessore all' industria e al commercio.
La concessione dei contributi di cui all' articolo 2 è disposta con decreto dell' Assessore all' industria e al commercio, su conforme deliberazione della Giunta regionale.