Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contributi per provvedere a sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della regione - singoli od associati - per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi.