Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' esercizio delle attribuzioni di competenza, ed in relazione alle leggi regionali vigenti, ad avvalersi degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione per l' esecuzione di specifici atti e provvedimenti, di interesse dell' Assessorato dell' industria e del commercio.