Legge regionale 04 settembre 1975, n. 65 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Istituzione del Fondo regionale per interventi nel settore dell' edilizia residenziale; Piano straordinario d' interventi finanziari per l' esecuzione dei piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni; Ulteriore finanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 45, concernente: << Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli Enti locali nei settori igienico - sanitario, dell' edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali >>.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 55/1977
2 Quinto comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
3 Sesto comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
4 Settimo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
5 Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
6 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.